Detrazioni fiscali in caso di cambio di proprietà


detrazioni-fiscaliNews di Normative

In caso di variazione di proprietà di un immobile, le detrazioni fiscali per ristrutturazione o risparmio energetico restano, ma può cambiare il beneficiario.

Dubbi sulle detrazioni fiscali in corso quando cambia la proprietà o la detenzione


Cosa accade alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%), per il risparmio energetico (65%) e al bonus mobili quando cambia la proprietà di un immobile? Vanno perse, restano al vecchio proprietario o passano al nuovo?
E cosa succede nel caso di affittuari o comodatari che stanno godendo delle detrazioni e che nel frattempo cambiano casa?

Il diritto di prelazione del coltivatore diretto


diritto di prelazione

L’articolo 8 della legge 590 del 26 maggio 1965, riguardante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°142 del 9 giugno 1965, ha stabilito a favore del coltivatore diretto del fondo il diritto di prelazione nell’acquisto.

Lo spirito e l’intendimento della norma è quello di favorire il consolidamento dell’impresa diretto coltivatrice con la proprietà del fondo oggetto della coltivazione; si tratta di una politica economica fortemente perseguita nel dopoguerra a favore del piccolo coltivatore diretto del fondo.

Il citato articolo 8 dispone che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione nell’acquisto purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni (originariamente era richiesta una coltivazione quadriennale, poi ridotta a biennale con un successivo intervento legislativo), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a titolo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.