L’articolo 8 della legge 590 del 26 maggio 1965, riguardante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°142 del 9 giugno 1965, ha stabilito a favore del coltivatore diretto del fondo il diritto di prelazione nell’acquisto.
Lo spirito e l’intendimento della norma è quello di favorire il consolidamento dell’impresa diretto coltivatrice con la proprietà del fondo oggetto della coltivazione; si tratta di una politica economica fortemente perseguita nel dopoguerra a favore del piccolo coltivatore diretto del fondo.
Il citato articolo 8 dispone che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione nell’acquisto purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni (originariamente era richiesta una coltivazione quadriennale, poi ridotta a biennale con un successivo intervento legislativo), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a titolo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.