Rent to buy e leasing immobiliare abitativo: due modi alternativi di comprare casa

 
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Nella ricerca di strumenti giuridici che contribuiscano ad uscire dalla grave crisi in cui versa il settore immobiliare da anni, il legislatore ha adottato di recente due nuovi istituti: il contratto di rent to buy (godimento in funzione della successiva alienazione), disciplinato dalla legge di stabilità 2014 e il leasing immobiliare abitativo, istituto introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (commi dal 76 all'84 dell'art. 1).
Questi nuovi schemi contrattuali, allo scopo di consentire l'acquisto di un immobile a soggetti che non dispongono della liquidità immediata a ciò necessaria, sono entrambi caratterizzati da due periodi temporali: in un primo momento, al futuro possibile acquirente dell'immobile viene attribuito unicamente il godimento del medesimo, a fronte del pagamento di un canone, ma il contratto prevede sin dall'inizio che al termine del periodo di godimento il conduttore possa (ma non sia obbligato) optare per l'acquisto definitivo dell'immobile, versando un prezzo residuo predeterminato.
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di immobile, mentre le agevolazioni fiscali per il leasing abitativo possono riguardare solo fabbricati ad uso di abitazione principale - anche se in fase di costruzione - e soggetti con reddito complessivo non superiore ai 55.000 euro.
Inoltre, il rent to buy può essere concluso indifferentemente da persone fisiche, società o altri enti di qualunque tipo e oggetto e ciò sia con riguardo alla figura del concedente che a quella del conduttore/possibile acquirente; mentre il leasing abitativo è molto più specifico, in quanto il concedente può essere soltanto una banca o un intermediario finanziario, e anche l'utilizzatore/futuro acquirente deve essere necessariamente una persona fisica, che ha la possibilità di utilizzare l'immobile come abitazione.
Il rent to buy
Il rent to buy è un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014), con cui il proprietario/concedente consegna fin da subito l'immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.
Si articola in due fasi (di cui una solo eventuale):
la prima è quella della concessione dell'utilizzo dell'immobile;
la seconda è quella del trasferimento della proprietà dell'immobile dal concedente al conduttore ed è solo eventuale: la norma, infatti, non prevede un obbligo reciproco delle parti a concludere l'atto di vendita, né prevede che il trasferimento del bene si verifichi automaticamente a conclusione del periodo di utilizzo; la legge riconosce, invece, al conduttore il diritto all'acquisto.
Il canone
Nel contratto dovranno essere specificate le due diverse componenti che costituiscono il canone da pagare: quella destinata al pagamento dell'utilizzo (remunerazione del godimento) e quella da imputare al prezzo nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il suo diritto all'acquisto.
A quale tipo di immobile si può applicare
Il contratto di rent to buy può essere stipulato per qualsiasi tipo di immobile: ad uso residenziale, commerciale, produttivo, direzionale, ed anche con riguardo a terreni.
L'importanza della trascrizione
La trascrizione del rent to buy produce, secondo la legge, un duplice effetto, in relazione alle due "fasi" nelle quali si articola:
un effetto di opponibilità ai terzi, con riguardo alla concessione dell'utilizzo;
un effetto prenotativo simile a quello che si produce con la trascrizione di un contratto preliminare con riguardo all'obbligo del concedente di trasferire la proprietà del bene in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore.
In questo modo viene garantita piena tutela al conduttore, consentendogli di acquisire l'immobile nello "stato di diritto" in cui si trovava al momento della stipula del rent to buy, e neutralizzando al contempo eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del contratto.
La trascrizione del rent to buy garantisce una specifica tutela al conduttore anche per il caso di inadempimento del concedente.
Il subentro nella posizione del conduttore
Il rent to buy può essere stipulato anche con lo schema del contratto per persona da nominare, che dà la facoltà al conduttore di sostituire a sé altra persona che assuma i diritti e gli obblighi discendenti dal contratto.
Se il conduttore è inadempiente
In caso di inadempimento del conduttore agli obblighi dallo stesso assunti con la stipula di un rent to buy (tra i quali l'obbligo di pagare il canone), il concedente potrà, a sua scelta:
avviare una procedura di esecuzione forzata su beni del conduttore, (art. 2910 c.c.) al fine di ottenere quanto gli è dovuto;
chiedere l'adempimento in forma specifica (art. 2931 c.c.). nel caso in cui l'inadempimento del conduttore riguardi un "obbligo di fare", come ad esempio quello di curare la manutenzione ordinaria dell'immobile;
chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 e segg. c.c.), sempreché l'inadempimento non sia di scarsa importanza.
Se il conduttore decide di non comprare l'immobile
Se il conduttore decide di non procedere all'acquisto, il contratto, alla scadenza del termine convenuto, cesserà di produrre ogni effetto.
Di conseguenza il concedente avrà diritto:
alla riconsegna dell'immobile;
a trattenere i canoni sino a quel momento pagati per l'intera componente riferita all'utilizzo, mentre dovrà restituire al conduttore la parte della componente da imputare a corrispettivo della vendita nella misura stabilita in contratto.
La restituzione dell'immobile
Sia nel caso di inadempimento del conduttore, sia nel caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, il concedente ha diritto alla restituzione immediata dell'immobile.
Chi paga le imposte legate al possesso dell'immobile
Nel periodo dell'utilizzo, le imposte legate al possesso dell'immobile (ad esempio l'IMU) sono a carico del proprietario, come nel caso dei contratti di locazione. La TASI, invece, va pagata in parte dal proprietario e in parte dal conduttore, secondo le percentuali fissate da ciascun comune. La TARI (tassa sui rifiuti) è invece a carico del conduttore, che in quanto detentore dell'immobile, si avvale del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il leasing immobiliare abitativo
La disciplina del leasing immobiliare abitativo prevede incentivi fiscali sull'acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale. L'obiettivo della misura è di agevolare, specie per i più giovani, l'acquisto dell'abitazione di residenza attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria quale innovativo canale di finanziamento rispetto all'ordinario strumento del mutuo ipotecario.
I soggetti
Il leasing immobiliare abitativo - introdotto dalla Legge di Stabilità n. 208/2015 - è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, purché privi di abitazione principale.
I vantaggi fiscali
I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31.12.2020, potranno portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del leasing "prima casa".
In particolare, per i giovani sotto i 35 anni all'atto della stipula del contratto e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui);
la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 20 mila euro).
Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui);
la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).
Sia per gli under 35 che per gli over 35 l'imposta di registro sull'acquisto dell'abitazione "prima casa" è ridotta all'1,5%, ma l'imposta di registro è calcolata sul prezzo di acquisto, perché non è applicabile il meccanismo del prezzo-valore.
Il contratto
Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario autorizzato da Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di leasing) assume l'obbligo ad acquistare o anche a far costruire l'immobile, su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Gli immobili
Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell'immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse invece dalle agevolazioni "prima casa" per l'imposta di registro). Può trattarsi di un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile, un fabbricato a uso abitativo da costruire su uno specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo in corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Iva al 4% anziché al 10%
Qualora la società di leasing acquisti l'abitazione dal costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l'aliquota Iva ridotta del 4%.
Le tutele del consumatore
Per la sospensione dei pagamenti
Il leasing prima casa prevede che il cliente possa richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro sia del rapporto subordinato, sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione (art. 409, numero 3 c.p.c.), anche se non a carattere subordinato. La sospensione del contratto non è però prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
La sospensione, in ogni caso, non determina l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.
Nella risoluzione del contratto
In caso in cui il cliente si renda inadempiente nel pagamento dei canoni dovuti, alla società di leasing è consentito, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto (art. 1, comma 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208), ossia con lo stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie per il caso di morosità dell'inquilino. Il giudice competente è sempre il tribunale del luogo in cui si trova il bene oggetto dello sfratto.
La Legge di Stabilità 2016 prevede che nella successiva attività di vendita e ricollocazione del bene la società di leasing deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore inadempiente (art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2105 n. 208):
- deve adottare procedure che garantiscano il miglior risultato possibile nell'interesse anche dell'utilizzatore inadempiente;
- una volta venduto e/o ricollocato il bene, la società di leasing dovrà restituire all'utilizzatore inadempiente quanto ricavato dalla vendita e/o ricollocazione, al netto delle seguenti somme che ha il diritto di trattenere:
la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
i canoni successivi alla risoluzione attualizzati;
spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali, ecc.;
il prezzo pattuito per l'esercizio del riscatto finale.
In caso di fallimento del concedente
In caso di fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa-risoluzione della banca o della società di leasing, il contratto di leasing prosegue regolarmente e si applica la disciplina prevista dalla legge fallimentare a prescindere dal bene oggetto di leasing.