LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E L’UFFICIO DEL REGISTRO

registroAll'atto di acquisto di un fabbricato si applicano, sulla base del principio dell'alternanza, l'IVA o l'imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale.
Dal 01/07/10 è obbligatorio indicare in atto, oltre ai dati catastali, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, unitamente alla dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In sede di atto pubblico, le parti sono tenute ad indicare le modalità di pagamento del corrispettivo e se ci si è avvalsi di un mediatore immobiliare professionale con il relativo costo.
Prima della stipula degli atti il notaio è tenuto ad individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.