SUCCESSIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

 
testamento
 

La successione prevede la spartizione dell'eredità secondo un'asse ereditaria con disposizione di testamento o secondo la legittima in assenza di testamento.
Il testamento è quell'atto con il quale il testatore dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte, il testatore ha facoltà di revocarlo in qualsiasi momento secondo le norme dettate dalla legge, per cui, le disposizioni indicate nel testamento non potranno mai pregiudicare i diritti che vengono riservati agli eredi legittimi per legge.
I figli, legittimi, legittimati ed adottati hanno tutti gli stessi diritti ereditari. Il coniuge superstite ha sempre il diritto di godere dell'abitazione familiare e di usarne gli arredi, in caso di separazione legale per causa imputata al defunto il coniuge mantiene i diritti, in caso di divorzio l'ex coniuge non può pretendere alcun diritto in asse ereditaria. Nel caso di convivente, la questione è ancora molto dibattuta in parlamento, ad oggi il testatore è libero di riservare la quota disponibile oltre la legittima, tutta o in parte.
Nel caso in cui il defunto voglia disporre liberamente di parte del suo patrimonio dovrà disporre il testamento e far riferimento alle tabelle che indicano le quote di legittima da rispettare, elenchiamo di seguito alcuni esempi:


in caso di più figli la quota libera è di 1/3
in caso di coniuge superstite e un figlio la quota libera è di 1/3
in caso di coniuge superstite con più figli la quota libera è di ¼
in caso di coniuge superstite senza figli la quota libera è di ½
in caso di coniuge e genitori superstiti la quota libera è di ¼
in caso di soli genitori superstiti la quota libera è di 2/3
Nel caso in cui il defunto non abbia disposto testamento la legittima prevede i seguenti eredi:


nel caso di uno o più figli l'intero patrimonio da spartirsi in parti uguali
nel caso di coniuge superstite, l'intero patrimonio
nel caso di coniuge con un figlio, ½ al coniuge e ½ al figlio
nel caso di coniuge con più figli,1/3 al coniuge e 2/3 da spartirsi tra i figli in parti uguali
nel caso di coniuge e genitori o fratelli, 2/3 al coniuge e 1/3 ai genitori o fratelli
nel caso di genitori e fratelli; ½ ai genitori e ½ ai fratelli


I fratelli nell'asse ereditaria sono gli ultimi rispetto a coniuge superstite, figli e genitori. I fratelli unilaterali (che hanno in comune un genitore soltanto) conseguono la metà della quota spettante ai fratelli germani (stessa madre e stesso padre).
L'eredità si "acquista" con l'accettazione che ha effetto dal momento dell'apertura della successione e può essere fatta con beneficio di inventario che ricorre quando l'erede o gli eredi impediscono la confusione (unione) del patrimonio del defunto con il proprio per circoscrivere le conseguenze economiche negative di una successione onerosa (ove le passività superano le attività), in questo caso i debiti del defunto verranno estinti con il solo patrimonio rimanente del defunto stesso e l'erede risponde delle obbligazioni trasmesse solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario. L'eredità si può rifiutare con atto solenne (davanti ad un notaio) di rinunzia da parte dell'erede chiamato e pertanto nessun creditore potrà rivolgersi all'erede per il pagamento di debiti ereditari e l'erede rinunziatario non potrà esercitare alcuna azione volta ad acquisire alcun bene nell'asse ereditaria salvo i termini di prescrizione.
Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale destinate ad avere efficacia dopo la morte del testatore, tali disposizioni prevedono il riconoscimento di un figlio naturale, la designazione di un tutore per il figlio orfano, la riabilitazione di un indegno.