Il ruolo della relazione preliminare notarile per il mutuo casa
La relazione preliminare notarile assume un ruolo fondamentale nell'iter finalizzato alla stipulazione del contratto di mutuo in quanto, di fatto, riassume tutti i principi che corredano l'intero iter.
La relazione preliminare notarile, infatti, viene predisposto dal notaio incaricato e da quest'ultimo inviato alla banca la quale, a sua volta, ha tutto l'interesse a verificarne il contenuto per le ragioni che meglio si spiegheranno di qui a seguire.
La relazione preliminare notarile descrive dettagliatamente:
l'immobile, indicando i riferimenti catastali cosicché non insorgano incertezze in merito all'identificazione del bene posto a garanzia del mutuo, alla sua ubicazione e, soprattutto, che questi coincida con quello che è stato oggetto di perizia da parte del tecnico incaricato dalla banca
i proprietari e la loro precisa identificazione
la "storia" ventennale dell'immobile e, più precisamente, la descrizione dettagliata di tutti i trasferimenti di proprietà dei quali è stato oggetto nei venti anni antecedenti la stipulazione dell'atto notarile
Eventuali iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile
La relazione preliminare notarile, pertanto, è l'atto con il quale il Notaio incaricato identifica l'immobile e attesta in modo trasparente a chi è in capo la proprietà e che l'immobile sul quale la banca iscriverà l'ipoteca a garanzia della somma erogata non è gravato da eventuali trascrizioni pregiudizievoli.
Quest'ultimo contenuto è fondamentale per le ragioni specifiche sottese all'interesse proprio della banca di recuperare, in caso di insolvenza, la somma prestata.
L'ipoteca immobiliare
In molte persone l'idea di ipotecare un'immobile di loro proprietà genera paure e angosce. Per comprendere l'utilità e l'importanza dell'ipoteca connessa al mutuo è necessario capire bene di cosa si tratta.
L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che si costituisce mediante l'iscrizione nei Registri Immobiliari; l'ipoteca vincola un bene immobile o un bene mobile registrato e garantisce il creditore anche nel caso in cui il bene fosse ceduto a terzi. L'ipoteca può essere legale, giudiziale o volontaria.
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito nei casi di inadempienza.
Sullo stesso bene possono essere iscritte più ipoteche a garanzia di diversi crediti, il grado dell'ipoteca indica la cronologia dell'iscrizione e la precedenza dei diritti del creditore.
L'ipoteca Volontaria Sugli Immobili
I mutui ipotecari sono garantiti da ipoteca volontaria su beni immobili, tali beni possono essere di proprietà del mutuatario o di terzi, ma in ogni caso solo chi detiene il titolo di proprietà la può concedere.
Le cose da sapere sull'ipoteca:
o Come avviene l'iscrizione dell'ipoteca a garanzie dal mutuo? Il Notaio (quale Pubblico Ufficiale) a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo provvede alla sua iscrizione nei Registri Immobiliari e contestualmente all'iscrizione dell'ipoteca ad esso relativa
o Quanto dura l'ipoteca? L'iscrizione ipotecaria ha effetto per 20 anni, trascorsi i quali si estingue salvo che il creditore non proceda al rinnovo nei casi di contratti con maggior durata
o Come si cancella l'ipoteca? L'estinzione del debito non coincide necessariamente con la cancellazione dell'ipoteca. L'ipoteca può essere cancellata tramite il Notaio o a mezzo del c.d. Decreto Bersani (L. 40/2007). Nel caso di mutui estinti dopo il 2 Giugno 2007, con la procedura prevista dal Decreto Bersani, la banca ha l'obbligo di procedere entro 30 giorni ad inviare all'Agenzia Del Territorio, che procederà direttamente alla cancellazione, la comunicazione dell'avvenuta estinzione del debito. Per i mutui estinti prima di tale data è possibile richiedere che la Banca proceda, senza spese, alla comunicazione di estinzione, o in alternativa incaricare un Notaio; in quest'ultimo caso dovranno essergli corrisposti onorario e spese di cancellazione
L'ipoteca legale e l'ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali e giudiziali vengono iscritte sui beni di proprietà del debitore, anche contro la sua volontà, nei casi previsti dalla Legge.
Può succedere che, nelle compravendite, emergano prima della sottoscrizione del rogito delle ipoteche preesistenti.
In questi casi tali iscrizioni debbono essere cancellate prima della firma del contratto di mutuo, affinché l'ipoteca volontaria iscritta dalla banca a garanzia del mutuo risulti essere di primo grado.
La cancellazione delle ipoteche legali e giudiziali deve essere autorizzata, a seconda dei casi, dall'autorità giudiziaria o dal creditore.