Le principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016

 
stabilita
 

Tasse locali sugli Immobili (Art. 1 commi da 10 a 16)
1.Abolizione della TASI – La Legge di stabilità 2016 prevede l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre che si tratti di categorie catastali non di lusso (cioè diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell'aliquota Tasi del 25%.
2.Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici
La Legge di stabilità 2016 prevede la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.
3.IMU abitazioni
La Legge di stabilità 2016 conferma l'esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. È prevista, inoltre, una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato di cui alla legge 431/98.

È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, che prevede solo una riduzione al 50% della base imponibile IMU (per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori) a condizione che:
1.il contratto di comodato sia regolarmente registrato (costo circa € 232);
2.il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.

Tuttavia, l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
4.IMU terreni agricoli
La Legge di stabilità 2016 conferma l'esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l'esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

Agevolazioni acquisto prima casa (comma 55)

La Legge di Stabilità 2016 estende le agevolazioni "prima casa" introducendo il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis, DPR n. 131/86. Infatti, a partire dal 01/01/2016 sarà possibile acquistare una nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa", anche se al momento del rogito si possiede ancora il primo immobile, purché lo si alieni entro un anno dal nuovo acquisto.

IVA sugli immobili (Art. 1 commi 56)

La legge di stabilità 2016 introduce una detrazione Irpef nel caso di acquisto di immobili soggetti ad Iva. In particolare gli acquirenti potranno detrarre il 50% dell'Iva (la detrazione andrà ripartita in 10 anni) versata nel caso in cui risultino rispettati i seguenti requisiti:
- l'immobile deve essere di tipo residenziale;
- l'immobile deve essere di classe energetica A o B;
- l'acquisto deve essere completato entro la fine del 2016.

Ires sulle società e sugli enti creditizi e finanziari (commi da 61 a 69)

L'aliquota IRES – attualmente pari al 27,5% – passerà al 24% a partire dal 01/01/2017.
Al fine di calmierare l'effetto riduzione aliquota Ires, la Legge di stabilità 2016 prevede inoltre l'introduzione di un'addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Irap (Art. 1 commi da 70 a 73)

Dal periodo d'imposta consecutivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, vale a dire per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare dal 2016, sono esclusi dall'ambito soggettivo IRAP (i) i soggetti che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR e quelli di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001 (ii) le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001 e (ii) le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73. Inoltre è prevista l'estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale che risulti, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto, impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta.

Bonus casa (Art. 1 comma 75)

La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione Irpef per le giovani coppie (anche di fatto), in cui almeno uno dei due membri non abbia più di 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, che potranno infatti beneficiare di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016, fino ad un massimo di 16mila euro.

Eco-bonus (Art. 1 commi da 87 a 88)

La Legge di stabilità 2016 proroga le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Restano anche in vigore, per il 2016, le attuali detrazioni irpef (in misura pari al 65%) per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali). Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono estese agli IACP con esclusivo riferimento alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi fatti su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene, poi, prevista la possibilità per i soggetti che fanno parte della no tax area (quindi pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale che spetta loro per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno svolto i lavori, con modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Viene, infine, ampliata l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche all'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che assicurano un funzionamento efficiente degli impianti, dotati di peculiari caratteristiche.

Leasing immobili ad uso abitazione principale (Art. 1 commi da 76 a 84)

La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione Irpef a favore dei giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, che sostengono spese per canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare adibiti ad abitazione principale. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, per un importo non superiore a 8.000 euro annui, riferiti all'intero canone di leasing, sia quota capitale che quota interessi.
Viene prevista, viepiù, una detrazione Irpef del 19% relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale di riscatto, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Le due detrazioni sono previste anche per chi ha più di 35 anni, ma in misura dimezzata:
- 4.000 euro per la detrazione sui canoni;
- 10.000 euro per quella sul riscatto.

Queste agevolazioni fiscali si applicheranno dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.
Vengono inoltre previste le seguenti agevolazioni:
- è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa. In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

Super ammortamento (Art. 1 commi da 91 a 97)

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che realizzano investimenti in beni materiali strumentali, con riferimento agli acquisti effettuati nel periodo intercorrente tra il 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016, con solo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione, ai fini delle imposte sui redditi, subirà una maggiorazione del 40% (maggiorata anche la deduzione delle quote di ammortamento dei veicoli ad uso promiscuo). Le disposizioni de quibus non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 31/12/2016, che infatti dovrà essere calcolato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza l'introduzione delle norme in parola (super ammortamento). Inoltre le novità introdotte relativamente alle quote di ammortamento dei beni strumentali e dei canoni finanziari non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Regime forfettario (Art. 1 commi da 111 e 113)

La Legge di stabilità 2016 modifica il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 in particolare:
- viene cancellata la norma che proibiva di accedere al regime agevolato se l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, percepiti eventualmente nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, era pari o superava la misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nello stesso anno e se la somma delle varie fattispecie reddituali andava oltre i 20mila euro;
- vengono esclusi dal regime i soggetti che, nel corso dell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superiori a 30mila euro. Il controllo di questa soglia diventa irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro è concluso;
- viene prevista la riduzione dal 15 al 5% della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi 5 anni di attività; disposizione applicabile, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno cominciato una nuova attività, optando per il regime forfetario;
- sono rialzati i limiti di ricavi e compensi indicati nell'allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere al nuovo regime. Quindi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi vengono incrementate di 10mila euro mentre, in riferimento alle attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività, si accresce la soglia di 15mila euro;
- viene stabilita l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari che possono beneficiare, in ogni caso, della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

Assegnazione agevolata beni ai soci (Art. 1 commi da 115 a 120)

La Legge di stabilità 2016 introduce delle agevolazioni fiscali temporanee sulle imposte dirette e indirette per le cessioni o assegnazioni di immobili e veicoli ai soci. Le società potranno infatti, per tali operazioni, optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (o del 10,5% per le società non operative). Sarà possibile usufruire del beneficio dell'imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
- nella misura del restante 40% entro il 16.06.2017.

Si segnala inoltre che in sede di approvazione della Legge in commento è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario. Nel testo del disegno di legge si prevedeva in modo indistinto la disapplicazione dell'art. 47 del TUIR: ciò avrebbe determinato, in base ad una lettura formale del testo stesso, l'irrilevanza assoluta di qualsiasi attribuzione patrimoniale per il socio di società di capitali. Per evitare qualsiasi incertezza è stata prevista, nel testo poi divenuto definitivo, la disapplicazione dei commi 1 secondo periodo (riguardante la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili), 5, 6, 7, e 8 dell'art. 47 del TUIR (mantenendo in vita, quindi, il comma 1 primo periodo, ovvero la natura di utile delle attribuzioni). In sostanza, la norma va interpretata nel senso per cui l'utile in natura conseguito dal socio viene ridotto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società. Fatto ad esempio in 100 il costo fiscale del bene e in 500 il suo valore normale, il socio consegue un utile in natura pari a 100, ovvero alla differenza tra il valore normale del bene (500) e l'ammontare tassato in capo alla società con l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (400). Questo importo verrà poi assoggettato a tassazione secondo le regole previste in base all'entità della partecipazione del socio (qualificata o non qualificata).

Irap piccole imprese e medici (Art. 1 commi da 123 a 125)

Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa di:
- 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Relativamente ai medici, inoltre, la Legge di stabilità in commento stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP quando tali soggetti avendo sottoscritto particolari convenzioni con le strutture ospedaliere per svolgere la professione, percepiscono per l'attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Note di credito Iva (Art. 1 comma 126 e 127)

La Legge di stabilità per l'anno 2016 (art. 1, co. 126 – 127) ridisegna l'articolo 26 del DPR n. 633/1972, apportando significative modifiche alla disciplina relativa alla possibilità di emettere note di credito IVA. Intervenendo sul dettato normativo in parola – mediante l'inserimento del nuovo comma 4 – il legislatore prevede che l'emissione di note di credito a seguito del mancato incasso – in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente possa avvenire a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del RD n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato si sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del RD n. 267/1942.

Estensione del reverse charge (Art. 1 comma 128)

La Legge di stabilità 2016 estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, nei casi in cui detto consorzio risulti aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura.

Termini di accertamento/Compensazione cartelle esattoriali /rateazioni Equitalia (Art. 1 commi da 129 a 138)

A partire dal 1 Gennaio 2016 vengono introdotti nuovi termini di decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, le norme riviste si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, a partire quindi dalla dichiarazione dei redditi 2017.

Di seguito le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016:
- Sono prolungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- Sono allungano di due anni i termini di accertamento, in caso di mancata presentazione della dichiarazione; dal 31 dicembre del quinto anno al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- Si abroga la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposta sui redditi ove sussiste una violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

La Legge di stabilità 2016 estende, inoltre, a tutto il periodo di imposta in corso le norme che permettono di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Per quanto concerne invece le rateazioni con Equitalia la Legge in commento stabilisce che: i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione possono essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 ed è limitato al solo versamento delle imposte dirette, condizionatamente alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della 1° rata scaduta.

Viene poi disposta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di voluntary disclosure all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che nella procedura assiste il contribuente.

Disciplina costi Black-List e nuova documentazione Transfer Pricing(Art. 1 commi da 142 a 147)

Con l'approvazione delle Legge di stabilità 2016 si apportano modifiche sostanziali alla disciplina relativa alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come la disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Companies) in particolare:
- si elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;
- si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, ossia la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- si prevede che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge, si applica anche nel caso di società site in Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Introdotta dal 1 gennaio 2016 la nuova documentazione "paese per paese" ( country by country reporting) richiesta dall'OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Modalità e termini saranno fissati con un dm del MEF. Le società residenti in Italia con fatturati superiori a 750 MLN di euro dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione relativa a ricavi ed utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva per ciascun paese nel quale il gruppo opera.

Rientro lavoratori all'estero (Art. 1 comma 259)

Con la Legge di stabilità 2016, ferma restando la proroga al 2017 dei benefici fiscali previsti nella legge n. 238/2010 (consistenti nella detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70% o dell'80%, in base al sesso del lavoratore), viene stabilito che essa opera in favore dei soggetti rientranti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del periodo compreso tra il 1 marzo e il 6 ottobre 2015), previa specifica opzione in tal senso da parte degli interessati. In alternativa è possibile fruire del nuovo bonus previsto dal dlgs n. 147/2015.

Bonus erogazioni liberali (Art. 1 commi da 318 a 319)

La Legge di stabilità 2016 rende strutturale il regime fiscale agevolato (credito di imposta del 65%)in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della culturale e dello spettacolo.

Tassa sulle imbarcazioni (Art. 1 comma 366)

Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto.

Iva ridotta pubblicazioni (Art. 1 comma 637)

La Legge di stabilità 2016 estende l'aliquota Iva del 4% già prevista per la vendita degli e-book ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa e periodici on-line.

Rivalutazione terreni, quote e beni d'impresa (Art. 1 commi da 890 a 897)

Dal 1 gennaio 2016 viene riaperto il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività d'impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Rispetto al passato, la nuova disposizione prevede l'applicazione di un'aliquota unica per le imposte sostitutive nella misura dell'8% su tutte le tipologie di partecipazioni non quotate ( sia qualificate che non) e sui terreni. È fissato al 30 giugno 2016 il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1° gennaio 2016 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore.

La Legge di stabilità 2016 reintroduce altresì, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

Innalzamento per l'utilizzo del contante (Art. 1 comma 898)

Dal 1 gennaio 2016 il limite per i pagamenti in contanti sale dal 1.000 a 3.000 euro. L'innalzamento non vale per i money transfer e per la riscossione delle pensioni in contanti.

Viene, inoltre, prevista l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
- dell'obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative con modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011);
- dell'obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto (art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014).

Imposta di Registro Terreni Agricoli (Art. 1 comma 905)

Con la Legge di stabilità 2016 viene innalzata dal 12% al 15% l'aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.