LA FUNZIONE DEL NOTAIO

 
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L’art. 1 della Legge Notarile definisce il notaio come il pubblico ufficiale istituito  per  ricevere  gli    atti tra vivi e di ultima volontà,  attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito,  rilasciarne le copie, i certificati  e  gli estratti.
Il notaio è, quindi, in primo luogo un pubblico ufficiale tenuto all’osservanza di obblighi pubblicistici e incaricato della tutela di interessi generali; ma il ruolo del notaio non si riduce alla sola sfera pubblicistica: il notaio è, infatti, al contempo, un professionista a cui la gente può rivolgersi con fiducia per essere assistita nel perseguimento dei propri interessi. Data tale duplice veste, infatti, il notaio, a differenza di altri professionisti, non cura gli interessi di una o alcune soltanto le parti, ma di tutte quelle coinvolte, interpretando la loro volontà e traducendola in atti che possano ottenere il riconoscimento dell’ordinamento giuridico.  In questo senso egli si pone al di sopra delle parti, ma nell’interesse di tutte esse.

Compito del notaio è quello di attribuire pubblica fede ai documenti da lui ricevuti o autenticati. L’art. 2699 c.c. definisce l’atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove è formato.
Questo significa che gli atti ricevuti dal notaio godono di una funzione probatoria privilegiata attribuita direttamente dalla legge. Quello che il notaio attesta esser dichiarato nell'atto  notarile, infatti, costituisce una prova legale, ovvero è riconosciuto vero dal giudice, a meno che sia accertato un reato di falso (l’atto pubblico costituisce prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti in esso contenute e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’atto pubblico non costituisce, naturalmente, prova della veridicità delle dichiarazioni delle parti, che è rimessa al libero apprezzamento del Giudice; in altre parole l’atto pubblico consente di provare che un soggetto ha reso una data dichiarazione, non che il contenuto di quella dichiarazione sia senz’altro vero ).
Caratteristiche simili si trovano nella scrittura privata autenticata che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta. 
Compito del notaio è anche quello di accertarsi dell’identità delle parti (art. 49 legge notarile) e di ciò deve essere fatto menzione in atto. Il notaio non si limita, tuttavia, alla verifica dell’identità delle parti. Egli deve verificare anche che le parti che intervengono all’atto abbiano la capacità di obbligarsi. Deve così accertarsi che le parti che intervengono in atto siano capaci di intendere e di volere e abbiano la piena capacità di agire. 
Anche per questo, nel caso in cui all’atto intervengano rappresentanti legali o volontari il notaio deve verificarne con scrupolo e attenzione i poteri. Così spetta al notaio l’accertamento dei poteri del procuratore, del rappresentante legale di una società o dei genitori che intervengono in atto rappresentanza del figlio minorenne. 
Al notaio spetta, inoltre, l’importante funzione di adeguamento che si traduce nella necessità di indagare la volontà delle parti e nel tradurla, nel modo più fedele possibile, in linguaggio giuridico. Nel fare questo il notaio deve attenersi scrupolosamente alla legge. Egli, infatti, pena rilevanti sanzioni disciplinari che possono arrivare anche alla destituzione, non può ricevere atti che siano manifestamente contrari alla legge. 
Proprio per questo il legislatore ha richiesto l’intervento del notaio per la piena opponibilità ai terzi, attraverso la trascrizione nei pubblici registri, di atti rilevanti quali sono quelli immobiliari (es. vendite, divisioni, mutui ipotecari ed altri contratti immobiliari) o addirittura per la stessa validità dell’atto (atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, ecc).
In questo modo il legislatore garantisce la sicurezza e la certezza delle informazioni che si rinvengono nei pubblici registri a tutela dell’interesse pubblico a una sicura circolazione giuridica dei beni e a tutela dell’affidamento dei terzi. 
Le parole del giurista Carnelutti “Tanto più notaio, tanto meno giudice” esprimono in maniera inequivocabile l’essenza di questo mestiere e delle sue implicazioni: quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause). Ed è proprio per questo che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) e ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.). Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui inosservanza comporta, oltre alla responsabilità civile, anche la responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei casi più gravi destituito), e può essere fonte di responsabilità penale (per il reato di falso in atto pubblico).